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Guida in stato di ebbrezza – Cass., ordinanza n. 1921 del 24 gennaio 2019

  • Aggiornamento del 06/03/2019
  • Autore: Redazione Duepuntozero

Atteso l’elevato tasso di incidenti stradali e di mortalità sulle strade registrato nel nostro territorio nell’ultimo decennio, il legislatore è dovuto intervenire – anche a seguito delle raccomandazioni fornite in materia dalla Commissione Europea agli Stati membri – per arginare questo fenomeno introducendo nuove norme di natura repressiva ed inasprendo le disposizioni già vigenti. Inserito nel Titolo V del codice della strada, l’art. 186 introduce una dettagliata disciplina sulla guida sotto l’influenza di alcool, condizione di alterazione psico-fisica e di diminuzione delle facoltà intellettive e dei riflessi determinata dall’assunzione di sostanze alcoliche, che può considerarsi sussistente, per espresso dettato normativo, allorquando il tasso alcolemico riscontrato nel conducente il veicolo sia superiore agli 0,5 grammi per litro (g/l). L’aggiornamento, dopo un approfondimento sulle modalità di accertamento del superamento del tasso alcolemico e delle sanzioni comminate dalla legge, riporta il testo integrale dell’ordinanza n. 1921/2019, con la quale i giudici di legittimità hanno disposto l’annullabilità del verbale per guida in stato d’ebbrezza, nel caso in cui nello stesso non sia riportata l’attestazione che l’etilometro impiegato per l’accertamento risulta omologato e sottoposto ai prescritti controlli periodici di omologazione, di funzionalità, di taratura e di calibrazione, controlli che garantiscono l’effettivo buon funzionamento degli apparecchi tecnici portatili e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la loro regolare utilizzazione.

Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf

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