La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24378 del 30 settembre 2019, ha chiarito che, ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato, occorre prendere in considerazione non solo i redditi dichiarati o da dichiararsi in un determinato periodo di imposta ma tutti i redditi, persino quelli derivanti dagli assegni di mantenimento, effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile e, pertanto, non sottoposti a tassazione.
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