Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, recentemente chiamate a pronunciarsi su una questione di massima di particolare importanza, hanno chiarito – con sentenza n. 18672 dell’11 luglio 2019 – che, nell’ambito di un contratto di compravendita, costituiscono, ai sensi dell’art. 2943, comma IV, c.c., idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, prevista dall’art. 1495, comma III, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma I, c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma I, c.c.
Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf