La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25492 del 5 luglio 2021, ha chiarito che, in tema di responsabilità da reato degli enti, in caso di fraudolenta cessione di azienda nella cui attività sia stato commesso uno dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, non costituisce causa di nullità la nomina del difensore di fiducia dell’ente cessionario effettuata dal legale rappresentante, non trovando applicazione il divieto di rappresentanza di cui all’art. 39 del succitato decreto, atteso che l’ente cessionario non è responsabile del fatto costituente reato, ma è soggetto solidalmente responsabile per il pagamento della sanzione pecuniaria.
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