Diritto irrinunciabile e principio fondamentale previsto dall’art. 36 della Costituzione e tutelato anche a livello UE dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, il diritto alle ferie annuali retribuite assolve alla funzione di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo così da assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Al riguardo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13613 del 2 luglio 2020, ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto a pagare le ferie non godute dal lavoratore se non prova di aver messo il lavoratore stesso in condizione di fruirne avvisandolo, per tempo e con trasparenza, che le avrebbe perdute allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
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