La donazione, disciplinata dagli artt. 769 e ss. c.c., è quel contratto in virtù del quale, per spirito di liberalità, una parte (c.d. donante) arricchisce l’altra (c.d. donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Una volta perfezionatasi, la donazione può essere revocata esclusivamente nei casi di ingratitudine del donatario (ex art. 801 c.c.) ovvero di sopravvenienza di figli del donante (ex art. 803 c.c.). L’art. 782, comma III, c.c. prevede, però, la facoltà sia per il donante che per il donatario, prima che la donazione si sia perfezionata, di revocare la loro dichiarazione. L’aggiornamento include un fac simile di atto pubblico di revoca di donazione immobiliare ex art. 782, comma III, c.c.
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