In ossequio a quanto stabilito dall’art. 2501-sexies, uno o più esperti per ciascuna società partecipante alla fusione – scelti tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell’apposito albo – redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, sulle eventuali difficoltà di valutazione, nonchè sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
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