Redatto dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve riportare una serie di informazioni relative alle società partecipanti (art. 2501-ter, comma I, c.c.) e deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione, ovvero, deve essere pubblicato nel sito internet della società stessa (art. 2501-ter, comma II, c.c.). Tra l’iscrizione o la pubblicazione nel sito internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime (art. 2501-ter, comma III, c.c.).
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