Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10107 del 16 aprile 2021, hanno chiarito che, in tema di esonero dell’esecutore testamentario dal suo ufficio, in considerazione dell’espresso richiamo all’art. 710 c.c. contenuto nell’art. 750, ultimo comma, c.p.c., il provvedimento del presidente del Tribunale è reclamabile davanti al presidente della Corte d’appello e la decisione assunta da quest’ultimo non è impugnabile in Cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
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