Il Decreto interministeriale del 28 marzo 2020, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 44 del Decreto Cura Italia, riconosce ai lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali private una indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020. A partire dal 1 aprile 2020, i lavoratori interessati hanno provveduto ad inoltrare la domanda di indennità all’ente previdenziale di riferimento mediante appositi modelli predisposti da ciascuna cassa di appartenenza. Orbene, a seguito della pubblicazione del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 – c.d. Decreto Liquidità Imprese –, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” – in vigore dal 9 aprile 2020 –, le casse private stanno sospendendo o integrando la procedura di domanda per la suddetta indennità. Il Decreto Liquidità Imprese, infatti, è intervenuto con una modifica sostanziale dei requisiti per l’accesso all’indennizzo, stabilendo all’art. 34 che, ai fini del riconoscimento dell’indennità in questione, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico ed iscritti in via esclusiva.
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