La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2154 del 29 gennaio 2021, ha ribadito che, in tema di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni contrattuali, a fronte della exceptio non rite adimpleti contractus opposta dal conduttore ex art. 1460 c.c., spetta al locatore dimostrare di avere correttamente e pienamente adempiuto all’obbligo di rendere l’immobile locato pienamente idoneo all’uso pattuito.