La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20243 del 25 settembre 2020, ha formulato il principio di diritto in virtù del quale i permessi di cui all’art. 33, comma 6, della L. n. 104/1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretto alle esigenze di cura.
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