L’art. 499 c.p.c. prevede la facoltà per il creditore pignorante di indicare ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, con atto notificato o all’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Il presente aggiornamento riporta fac simile di dichiarazione di indicazione dei beni da pignorare.
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