Giudicando in merito ad una controversia sorta in seguito ad un grave incidente ai danni di un operaio, verificatosi per il cedimento di una piattaforma su cui lo stesso stava lavorando, la Suprema Corte, con sentenza n. 531 del 14 gennaio 2014, ha puntualizzato che le espressioni “danno esistenziale” e “danno biologico” non esprimono categorie distinte di danno, “tantomeno l’uno può considerarsi una sottocategoria dell’altro, trattandosi, piuttosto di locuzioni meramente descrittive dell’unica categoria di danno, che è quella del danno non patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.
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