Nell’ambito del procedimento di composizione della crisi, nella fase di presentazione della proposta del piano del consumatore, il gestore della crisi ha il compito di redigere una relazione particolareggiata – di cui si riporta fac simile nel presente aggiornamento – che, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della L. n. 3/2012, deve contenere l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni, l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
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