Ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 della L. 3/2012, la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento – di cui si riporta fac simile nel presente aggiornamento – è depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. La proposta, inoltre, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata a cura dell’organismo di composizione della crisi all’agente della riscossione e agli uffici fiscali. Unitamente alla proposta, devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
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