Tra le novità più rilevanti della novella operata dalla L. n. 3/2012, vi è l’introduzione del piano del consumatore – di cui riporta fac simile nel presente aggiornamento – che, previsto e disciplinato dall’art. 12-bis, si affianca all’accordo con i debitori di cui all’art. 10 ma da quest’ultimo si differenzia per la natura ‘premiale’ che lo caratterizza. La richiesta di accesso al piano del consumatore deve essere proposta dal debitore nella forma del ricorso e depositata, ai sensi dell’art. 9, presso il tribunale di residenza del consumatore.
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