Il liquidatore, nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario, è tenuto ad elaborare un programma di liquidazione da comunicare al debitore ed ai creditori e da depositare presso la cancelleria del giudice del procedimento. Il programma di liquidazione – di cui si allega fac simile al presente aggiornamento – deve contenere una descrizione analitica qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, tutte le informazioni concernenti l’acquisizione dei beni, l’ammontare della liquidità, l’ammontare dei crediti rinvenuti, la valutazione prognostica sulle prospettive di realizzo, nonché la descrizione dei contenziosi pendenti.
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