A seguito dell’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, il liquidatore, individuati i creditori del debitore procedente, è tenuto ad inviare a questi ultimi, nonché ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari su immobili o beni mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, una comunicazione – di cui si riporta fac simile nel presente aggiornamento – con indicazione della facoltà di partecipare alla distribuzione del ricavato della procedura presentando apposita domanda di partecipazione ex art. 14-septies della L. n. 3/2012.
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