Nelle ipotesi in cui la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, l’art. 12-bis della L. n. 3/2012 prevede la facoltà per il giudice di disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. L’aggiornamento include fac simile di istanza di sospensione del provvedimento di vendita e della procedura esecutiva immobiliare già in corso nei confronti del sovraindebitato.
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