Raggiunto l’accordo, l’Organismo di Composizione della Crisi, unitamente alla relazione sui consensi espressi e ad un attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, lo trasmette al giudice il quale opera sia un controllo di merito, volto ad assicurare l’integrale pagamento dei crediti impignorabili e di quelli tributari, che una verifica sul raggiungimento dell’accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Detta fase di valutazione può concludersi con un decreto di omologa dell’accordo, ovvero, al contrario, con un decreto di diniego dell’omologa, di cui si riporta fac simile nel presente aggiornamento.
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