L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, una volta raggiunto, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicizzazione del decreto di apertura, vincola anche i silenti ed i dissenzienti. Il debitore deve dare personalmente esecuzione alle obbligazioni contenute nell’accordo. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma I, L. n. 3/2012, allorquando la nomina del liquidatore non sia obbligatoria, il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore, nominato dal giudice, per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
Si riporta fac simile di atto con il quale il gestore della crisi comunica che si è proceduto all’integrale pagamento di tutti i debitori, così come previsto dall’omologato accordo di composizione della crisi.
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