La disciplina introdotta con la L. n. 3 del 27 gennaio 2012 consente al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi. In particolare, l’iniziativa per la presentazione della proposta di accordo di composizione della crisi è rimessa interamente al debitore sovraindebitato, il quale, considerata la propria situazione reddituale e patrimoniale, può proporre ai creditori, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, una proposta per la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori. Si riporta un fac simile di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il cui contenuto è dettagliatamente disciplinato dall’art. 8 della L. n. 3/2012.
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