In ossequio a quanto prescritto dall’art. 177 c.c., costituiscono oggetto della comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi o costituite dopo il matrimonio. Lo scioglimento della comunione, ai sensi dell’art. 191, ultimo comma, c.c. può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma dell’atto pubblico prescritta dall’art. 162. L’aggiornamento riporta un fac simile di convenzione, redatta nella forma dell’atto pubblico, per lo scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale dei beni relativamente all’azienda costituita dopo il matrimonio ovvero la costituzione di un’unione civile
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