La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22730 del 12 settembre 2019, ha chiarito che la situazione in cui si trova il coniuge separato che occupa l’immobile destinato ad abitazione familiare dato in comodato d’uso all’altro partner e di proprietà di soggetto terzo è quella di detenzione qualificata e non di (com)possesso. I giudici di legittimità hanno, quindi, riconosciuto il diritto al rimborso al coniuge separato – immesso nella detenzione, semplice o qualificata, del bene immobile – che abbia anticipato le spese di migliorie e ristrutturazioni della casa familiare, in quanto detentore qualificato assimilabile al comodatario, al quale, pertanto, si applica la disciplina di cui all’art. 1808, comma II, c.c.
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