La Legge n. 27 del 24 marzo 2012 approfondisce la normativa di cui all’art.139 del Codice delle Assicurazioni private (D. lgs. 209/2005), specificando che le lesioni di lieve entità da danno biologico, ovvero quelle da inscriversi nell’intervallo 0-9% di invalidità permanente, causano un danno biologico permanente solo se rilevate a seguito di “un accertamento clinico strumentale obiettivo”. Inoltre, “(…) Il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Successivamente la giurisprudenza si è pronunciata maggiormente a favore di un riscontro medico legale di tipo “strumentale” piuttosto che solo “visivo”, al fine di sottolineare l’importanza della valutazione equitativa del danno non patrimoniale rispetto alle circostanze del caso di specie.
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