In ottemperanza alle tutele della volontà espressa intervengono clausole finalizzate a perfezionare l’atto di donazione. Con la clausola di sostituzione semplice, di cui si include un fac simile, il donante propone un sostituto qualora il donatario principalmente designato non possa o non voglia accettare la donazione. Tale clausola apposta all’atto di donazione dovrà essere accettata entro un termine definito e l’assenza di accettazione varrà come rifiuto.
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