La clausola di durata minima garantita costituisce una pattuizione che, in caso di assunzione a tempo indeterminato, prevede l’impegno delle parti contrattuali a non recedere dal rapporto di lavoro per un periodo di tempo prestabilito, salvo che sussista una giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. L’aggiornamento include un fac simile di clausola di durata minima garantita predisposta in favore del datore di lavoro, applicabile, nella pratica, come clausola apponibile al contratto di lavoro a tempo indeterminato o come autonoma pattuizione tra le parti contraenti.
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