Il datore di lavoro ed il lavoratore possono convenire, mediante un’apposita clausola apponibile al contratto di lavoro ovvero mediante autonomo ed apposito patto contrattuale, che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra gli stessi stipulato abbia una durata minima garantita. L’aggiornamento riporta un fac simile di clausola di durata minima “bilaterale” garantita predisposta in favore del datore di lavoro e del lavoratore, applicabile, nella pratica, come clausola apponibile al contratto di lavoro a tempo indeterminato o come autonoma pattuizione tra le parti contraenti.
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