Disciplinato dagli artt. 1766 e ss. c.c., il deposito è quel contratto in virtù del quale una parte (c.d. depositario) riceve dall’altra (c.d. depositante) una o più cose mobili con l’obbligo di custodirle e restituirle. L’art. 1782 c.c., in materia di deposito irregolare, prevede che, qualora il deposito abbia ad oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, ed il depositario abbia la facoltà di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. L’aggiornamento riporta un fac simile di clausola contrattuale di deposito irregolare, nella quale dovranno essere indicate la quantità delle cose fungibili consegnate al depositario nonché la data di restituzione delle stesse al depositante.
Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf