Con ordinanza n. 6141 del 14 marzo 2018, la Suprema Corte ha chiarito che il Comune, in qualità di ente proprietario della strada e dell’area pubblica, allorquando consenta alla collettività l’utilizzazione per pubblico transito di un’area di proprietà privata, si assume l’obbligo di accertare che la manutenzione dell’area stessa e dei relativi manufatti non sia trascurata. Ne consegue che l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità della P.A. per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che la situazione di pericolo derivi da fondi privati laterali all’area pubblica e che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima.
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