La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2483 del 1 febbraio 2019, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., nella specifica ipotesi di caduta di un minore nel burrone posto ai margini della strada comunale, ha chiarito l’importanza della valutazione del concorso di causa della vittima rispetto alla responsabilità da condotta omissiva colposa dell’ente pubblico territoriale. Ed infatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
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