La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2481 del 1 febbraio 2018, ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c., qualificando la condotta del danneggiato – che, nel caso di specie, camminava su un selciato che costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione senza le normali cautele e non utilizzando percorsi alternativi – caratterizzata da peculiare imprudenza e, pertanto, tale da integrare una ipotesi di caso fortuito idoneo a recidere il nesso si causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
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