La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2480 del 1 febbraio 2018, ha escluso la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. dell’ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per causa ignota, perso il controllo. In tal caso, infatti, il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta ragionevolmente incauta del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile come corrispondente alla normale regolarità causale nelle condizioni date dei luoghi.
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