La Suprema Corte, con ordinanza n. 17052 dell’11 luglio 2017, relativamente al caso di un sinistro stradale verificatosi a seguito di un fenomeno c.d. di acquaplaning conseguente ad allagamento della strada, ha escluso la responsabilità della società preposta alla gestione e manutenzione della strada statale, attribuendo rilevanza all’elemento della velocità tenuta dal ricorrente e ritenuta inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, alla non imprevedibilità dell’allagamento ed alla presenza di segnaletica stradale evidenziante il pericolo.
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