La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7096 del 12 marzo 2019, in tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, ha chiarito che qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allorquando, invece, l’area di cantiere su cui vengono eseguiti i lavori risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada – sia pure insieme all’appaltatore – la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente, salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale.
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