I giudici di legittimità, con ordinanza n. 6823 del 19 marzo 2019, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni subiti da un ciclista a seguito di una caduta determinata da un tombino infossato e non segnalato, hanno chiarito che la mera percepibilità del pericolo può non essere affatto sufficiente a convertire la condotta del danneggiato in condotta imprudente che assorbe ogni incidenza causale. Il fatto che il danneggiato non eviti un pericolo manifesto non comporta la qualifica di imprudenza della sua condotta, essendo onere del custode provare il caso fortuito.
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