L’art. 2051c.c. introduce una vera e propria presunzione di responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, salvo la prova del caso fortuito: l’ente proprietario di una strada si presume, infatti, responsabile dei sinistri provocati dai pericoli connessi alla struttura della strada stessa. Anche nella specifica ipotesi nella quale la strada aperta alla circolazione sia interessata da un cantiere di lavori in corso ed appaltati, la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. continua a gravare comunque sull’ente titolare della strada quale custode della strada stessa.
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