Con ordinanza n. 22525 del 24 settembre 2018, i giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la sentenza del giudice di seconde cure avallando il principio di diritto, già in precedenza espresso, in virtù del quale “la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è disciplinata dalle regole generali di cui all’articolo 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’articolo 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria”.
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