Con ordinanza n. 19100 del 18 luglio 2018, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente proprietario della strada, considerando la disattenzione del motociclista quale causa efficiente esclusiva dell’incidente, atteso che, nonostante l’avvallamento fosse presente sul manto stradale, il motociclista era in grado di percepire le condizioni dissestate della strada.
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