La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12573 del 22 maggio 2018 – in relazione alla richiesta di risarcimento avanzata da un automobilista per i danni subiti alla propria autovettura a causa di un tombino privo di copertura sito ai margini della careggiata extraurbana –, ha ribadito che l’obbligo di custodia di cui all’articolo 2051 c.c. nonché quello di manutenzione, vigilanza e controllo a carico dell’ente proprietario della strada si estende anche alla zona non asfaltata esistente ai limiti della strada, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada medesima.
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