La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14601 del 9 luglio 2020, ha chiarito che in caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in un momento successivo alla fruttuosa conclusione dell’espropriazione forzata legittima il debitore, che l’abbia subita, a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio di ripetizione dell’indebito, che, essendo fondato su prova scritta, può avere inizio anche mediante la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo.
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