L’atto di precetto, previsto e disciplinato dall’art. 480 del c.p.c. con atto scritto, si considera legato al titolo esecutivo e tratta dell’esecuzione di un provvedimento giudiziale di cui costituisce l’intimazione all’adempimento. L’atto di precetto, documento formale, redatto a cura del rappresentate legale del creditore in sede giudiziale è costituito dal riepilogo delle somme dovute e dall’avvertimento che in assenza di adempimento si darà avvio al procedimento di esecuzione forzata. Il termine concesso al debitore per l’adempimento qualora non sia espresso non sarà inferiore ai dieci giorni. Decorsi novanta giorni dalla notifica e in assenza di esecuzione dovrà ritenersi nullo. Eventuale ricorso per somme non dovute o, ad esempio, per decorso dei termini, son impugnabili nelle sedi competenti. Il rilascio del titolo esecutivo avrà luogo secondo il disp. att. 153 c.p.c.
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