L’art. 521-bis c.p.c. prevede che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’art. 492. Il presente aggiornamento riporta fac simile di atto di pignoramento di autoveicolo ex art. 521-bis c.p.c..
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