L’art. 210 c.c. riserva ai coniugi la facoltà di adottare, mediante convenzione stipulata ai sensi dell’art. 162 c.c., un regime patrimoniale alternativo a quello previsto della comunione legale, c.d. comunione convenzionale, che segue le regole generali della comunione legale derogandone, però, nei limiti consentiti dalla legge, taluni aspetti. In tal caso, per espressa previsione normativa (art. 210, comma II, c.c.), non possono essere ricompresi nella comunione convenzionale: a) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; b) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; c) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di costituzione di comunione convenzionale, redatta nella forma dell’atto pubblico, stipulato dai coniugi in un momento successivo alla contrazione di matrimonio concordatario o matrimonio civile ovvero dalle parti di un’unione civile già costituita.
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