In virtù di quanto stabilito dall’art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Considerata dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritarie quale ipotesi di responsabilità oggettiva, affinchè la responsabilità per le cose in custodia sia configurabile è indispensabile che la cosa in custodia costituisca causa diretta del danno e non mera occasione dello stesso. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di citazione innanzi al Tribunale per risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata manutenzione di strade e loro pertinenze da parte dell’amministrazione comunale.
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