Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato attraverso il quale i coniugi, le parti di un’unione civile o un terzo vincolano determinati beni – beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito – destinandoli ad uno specifico scopo: il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quindi, dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione in ambito familiare.
L’art. 167 c.c. precisa che la costituzione di fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata da un terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi, accettazione che può essere fatta anche con atto pubblico posteriore. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di accettazione di fondo patrimoniale costituito da parte di un terzo in favore dei coniugi o delle parti di un’unione civile, redatto con atto separato e nella forma dell’atto pubblico.
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