La legge di bilancio 2021 – L. n. 178/2020 – riconosce, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro di cui all’art. 4, commi da 9 a 11, della L. n. 92/2012, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui. L’Inps, con circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 e con messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, ha fornito indicazioni operative e chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della misura di esonero, specificando le categorie di datori di lavoro per le quali è previsto l’accesso al beneficio.
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