La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17787 del 27 agosto 2020, ha precisato che, nei casi di accertamento tecnico ex art. 445-bis c.p.c., la pronuncia riguarda solo un elemento della fattispecie costitutiva e, pertanto, la stessa non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa. Inoltre, la pronuncia non può contenere una condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato.
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