La Suprema Corte, con sentenza n. 11959 del 10 aprile 2020, ha chiarito che, essendo i dati informatici qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità, integra il delitto di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. la sottrazione definitiva di files informatici mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito “formattato”.
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